Non è necessario ripetere la domanda di iscrizione ogni anno. L’iscrizione è valida fino al mantenimento dei requisiti.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande (31 ottobre di ogni anno) l’ufficio, accertato che le persone che hanno fatto richiesta sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall’art. 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dell’art. 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla Cancelleria della Corte d’Appello entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'ufficio è competente della sola proposta di aggiornamento dell’Albo, mentre la titolarità dell’aggiornamento vero e proprio è in capo alla Corte d’Appello.
Si rimane iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l’iscrizione (es. perdita capacità elettorale, emigrazione, ecc…). Gli interessati possono chiedere di essere cancellati dall’Albo presentando domanda, indirizzata alla Corte d’Appello. L'ufficio provvederà all’inoltro alla Corte d’Appello presso il Tribunale di Bologna.