Il messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione della persona destinataria tutti i giorni della settimana.
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida qualora il/la destinatario/a accetta di ricevere l'atto. Al contrario, se rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'art. 138 c.p.c. In questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il Messo comunale può recarsi presso il luogo di lavoro, nel caso fosse noto, oppure consegnarlo al/alla destinatario/a, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale. Tuttavia, può rifiutarsi di ricevere l'atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo.
In questo caso la notifica è da ritenersi eseguita e produrrà i suoi effetti a svantaggio della persona destinataria che non viene in possesso della copia dell'atto stesso.
Il Messo comunale deve sempre rispettare le scadenze che sono imposte dagli Enti che hanno emesso l'atto e richiesto la notifica.