Redazione dell’atto di matrimonio per la data concordata con i nubendi (termine minimo 30 giorni dalla richiesta; termine massimo: entro 180 giorni dalla data di eseguite pubblicazioni;
in caso di matrimonio in pericolo di vita: appena possibile sulla base della documentazione prodotta);
Il giorno prefissato l’Ufficiale dello Stato Civile, celebra il matrimonio. Chiede agli stessi, alla presenza dei testimoni, se intendono prendersi come legittimi sposi ed a risposta affermativa ne dichiara l’unione. Dopodiché, sempre alla presenza dei testimoni, legge agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri reciproci, all’indirizzo della vita familiare, alla residenza della famiglia e ai doveri verso i figli.
Terminata la cerimonia, il formale atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’Ufficiale dello Stato Civile celebrante.
Se gli sposi od uno di essi risiede in altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia autentica dell’atto di matrimonio, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi ai fini della trascrizione e ne dà avviso agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di nascita degli sposi ai fini dell’annotazione sugli atti di nascita.