Convivenza di fatto e contratto di convivenza

  • Servizio attivo

Possono costituire una convivenza di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

A chi è rivolto

Due persone:

  • maggiorenni dello stesso sesso oppure di sesso diverso;
  •  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  •  coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Descrizione

Diritti riconosciuti a due persone conviventi di fatto:

  • gli stessi che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o di ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • diritto di designarsi reciprocamente in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di una persona come testimone, quali rappresentanti con poteri pieni o limitati in caso di                                                                                                                                                             a) malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
     b) morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • In caso di morte della parte che ha la proprietà della casa di comune residenza, la persona convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli/e minori o figli/e disabili della parte superstite, questa ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se la parte superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • nel caso di morte della parte intestataria o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, la persona convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
  •  inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza;
  • partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato a favore della persona convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra le due esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
  • ogni convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);
  • in caso di decesso della persona convivente di fatto derivante da fatto illecito di una terza parte, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Come fare

Se vuoi costituire una convivenza di fatto, tu e la persona convivente dovete compilare e sottoscrivere il modulo dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto e allegare copia dei documenti di riconoscimento.

Presenta la richiesta:

  • allo sportello dell'ufficio;
  • all’Ufficio relazioni con il pubblico, con allegata copia del documento di identità;
  • raccomandata A/R a comune di Medicina, via Libertà 103 - 40059, con allegata copia documento di identità e del titolo di occupazione;
  • fax 0516979255 oppure 0516979222, con allegata copia documento di identità;
  • anagrafe@comune.medicina.bo.it oppure anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it con allegati la domanda firmata digitalmente da entrambe le persone dichiaranti  oppure copia per scansione della dichiarazione cartacea firmata da entrambe le persone dichiaranti insieme a copia di un documento d’identità (tutta la documentazione in formato pdf o equivalente).
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire:
  • d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di una o entrambe le parti;
  • in caso di matrimonio e unione civile una o entrambe le parti;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Contratto di convivenza

Puoi decidere liberamente di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.  Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio  ai fini dell’opponibilità a terze parti.

Il  contratto  può  contenere:
  • l’indicazione  della  residenza;
  • le  modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuna delle parti  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;
  • il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  Sezione  III  del Capo VI del Titolo VI del Libro primo del Codice  Civile, modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza.
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 dell’art.1 della Legge n.76/2016 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
Il contratto di convivenza si risolve per:
  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra le due persone conviventi o tra una convivente ed altra persona;
  • morte di una delle parti contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, l'autorità competente (giudice) stabilisce il diritto della persona convivente di ricevere dall’altra gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art.438 secondo comma del codice civile (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. La stessa autorità competente può obbligare l’ex persona convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art.433 codice civile non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato le persone conviventi si situano al penultimo posto, prima di fratelli e sorelle.

Cosa serve

Moduli:

  • Dichiarazione costituzione convivenza di fatto;
  • Convivenza di fatto - Conferimento potere di rappresentanza.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Entro i 2 giorni lavorativi successivi: registrazione della dichiarazione con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento della dichiarazione stessa.

Entro i 45 giorni successivi dalla data di presentazione/ricevimento della dichiarazione: accertamenti necessari per verificare la stabile residenza e coabitazione, con la collaborazione degli agenti di Polizia Municipale.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Anagrafe

Via Libertà, 103 - Medicina (BO)

Ulteriori informazioni

La Legge 20 maggio 2016 n.76 entrata in vigore il 5 giugno 2016 ai commi 36 – 65 dell'art.1 disciplina l'istituto della convivenza di fatto.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: (+39) 051 6979 256

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe

Via Libertà, 103 - Medicina (BO)

Documenti

Ultimo aggiornamento: 13/06/2024, 12:52

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