Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione).
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del Libro primo “Delle Persone e della famiglia” Titolo XIII “Degli alimenti” del Codice Civile relative agli obblighi alimentari.
Alle unioni civili è estesa parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel Libro secondo del Codice Civile.
In caso di morte di una delle parti dell’unione civile andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario o mediante negoziazione assistita o per accordo davanti all’ufficiale di stato civile senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile. La dichiarazione può essere manifestata anche disgiuntamente (tempi di scioglimento: 3 mesi);
- per rettificazione di sesso in quanto la coppia assume due sessi diversi.