L’ articolo 30 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) e s.m.i., prescrive che “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune”.
Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.
Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'Agenzia delle Entrate.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia delle Entrate se non è allegata copia dell'atto di aggiornamento catastale dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunale, che quest'ultimo è stato depositato presso il Comune.