I termini per il rilascio del permesso di costruire o per la formazione del silenzio-assenso sono stabiliti dall'art. 18 della L.R. 15/2013.
VALIDITÀ DEL TITOLO
Nel permesso di costruire rilasciato sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori:
- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo;
- Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento.
Entrambi i termini possono essere prorogati anteriormente alla scadenza con comunicazione motivata da parte della persona interessata ai sensi dell’
art. 19 della LR 15/2013.