La Scia è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
I lavori oggetto della Scia devono iniziare entro 1 anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro 3 anni dalla stessa data.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la Scia decade di diritto per le opere non eseguite.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova Scia.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte della persona interessata ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2bis della LR 15/2013.
Entro 30 giorni successivi all’efficacia della Scia, l'ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l’esecuzione dell’intervento.
Nel caso rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell’intervento, l'ufficio vieta la prosecuzione dei lavori e ordina il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
Se rileva violazioni della disciplina dell’attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, l'ufficio ordina alle persone interessate di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni.
Trascorsi tali termini possono essere assunti i provvedimenti previsti dall’art. 21 nonies L 241/90, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.