Potete separarvi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile nel Comune in cui:
- è stato celebrato il matrimonio in forma civile;
- è stato celebrato il matrimonio in forma religiosa;
- dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- risiedi o dove risiede il tuo coniuge.
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile. (In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa)
Non dovete avere:
- figlie o figli minori;
- figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figlie o figli economicamente non autosufficienti.
Saranno considerati unicamente figlie o figli che avete in comune.
- L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Se prevedete un obbligo di pagamento di una somma di denaro, ad esempio un assegno periodico, potete chiedere che questa decisione venga inserita all'interno dell'accordo stesso, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
Se vuoi modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio contatta l'ufficio.
Oppure i conigi possono negoziare tra di loro un
accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.
L'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
L'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune o dove è stato celebrato il matrimonio (in forma civile o religiosa) o dove è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all'estero).
Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere:
- sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale;
- un anno nel caso di separazione giudiziale.