In base alla L.R. 15/2013 art. 21 c. 2, la valutazione preventiva è formulata dall'Ufficio entro 45 giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine, la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
La valutazione conserva la propria validità per cinque anni, salvo modifiche alla disciplina dell’attività edilizia e agli strumenti urbanistici.