Voto dei cittadini temporaneamente in altro paese UE

Chi può votare?

Per poter esprimere il voto per i membri del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia presso le Rappresentanze Diplomatiche Consolari istituite nel territorio di altri Paesi membri dell’Unione, le elettrici e gli elettori italiani temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o di studio,  nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono inviare al Consolato competente apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell’interno.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa.

Votando all’estero presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici Consolari, si vota per le liste dei candidati italiani presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune di iscrizione elettorale del votante.

Per maggiori informazioni sul voto all’estero visita il sito del Ministero degli affari esteri

Scadenza presentazione domanda giovedì 21 marzo 2024

Normativa
Legge 24 giugno 1994, n.408 convertito in Legge 3 agosto 1994, n.483 “Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo”
Legge 24 gennaio 1979, n.18 “Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia”

Ultimo aggiornamento: 01/05/2024, 18:34

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