Il commissario per l’emergenza acquisirà dai Comuni l’esito delle istruttorie alle domande:
- di acconto entro il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato per i cittadini al 30 agosto 2023.
- di saldo entro 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo, che è prorogata per i cittadini al 30 marzo 2024 (prorogata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 1045 del 14 dicembre 2023)
- Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1080 del 15 marzo 2024, sarà possibile presentare la domanda di saldo entro il 30 novembre 2024.
Qualora le Amministrazioni comunali accertino che le somme in precedenza erogate non siano dovute in tutto o in parte, comunicheranno ai soggetti beneficiari la restituzione delle somme entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Per la restituzione delle somme è previsto il versamento diretto da parte dei cittadini, su richiesta degli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni), sul noto iban collegato al conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato e intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato alla mail).
La mancata restituzione entro il suddetto termine costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, secondo le procedure ordinarie, da parte dell’Amministrazione procedente (Comune o Unione), dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali