Modificata con ordinanza 23/2024.
Le disposizioni dell’ordinanza fanno riferimento anche agli edifici che comprendono unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all’interno dell’edificio sia compresa almeno
A quanto ammonta il rimborso e come viene erogato?
a) per gli importi fino a 20mila euro, l’intero valore del danno riconosciuto, sarà erogato:
- a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo concesso;
- a saldo, la quota rimanente, pari al 50% del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;
b) per gli importi superiori 20mila euro, saranno erogati almeno fino a 20mila euro:
- a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo concesso;
- a saldo, la quota rimanente, pari al 50% del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;
Il contributo potrà essere richiesto anche per la quota parte sopra i 5mila euro eventualmente già riconosciuta alle singole unità immobiliari già erogata tramite contributo di immediato sostegno (CIS) con nuova perizia.
Per cosa si può (e non) chiedere il rimborso? L’elenco completo agli articoli 3 e 4 dell’Ordinanza 14/2023Ad esempio si può chiedere per:
- ripristino strutturale e funzionale dell’edificio danneggiato (unità immobiliari, pertinenze e parti comuni) limitatamente a, per esempio, serramenti, finiture, impianti di riscaldamento-idrico-fognario-elettrico, ascensore;
- interventi di pulizia e rimozione acqua;
- arredi, elettrodomestici, stoviglie, utensili di uso comune.
Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti (nelle percentuali indicati nell’ordinanza).